
Errato taglio di capelli. Il parrucchiere è responsabile per il danno arrecato?
La legge tutela l’immagine anche quando quest’ultima è improntata solo sulla lunghezza dei capelli
Capita spesso di non essere soddisfatti del taglio di capelli o del colore appena fatto dal parrucchiere. Ora, se è vero che in linea di massima un taglio di capelli sbagliato o un colore diverso da quello richiesto non possono arrecare un danno vero e proprio semmai una mera seccatura, in considerazione del fatto che i capelli ricrescono ed il cambio d’immagine è solo temporaneo, bisogna considerare anche in vista di quale occasione tutto ciò accade: se si tratta di occasione unica e irripetibile, a seguito della dimostrazione dei danni subiti, è dovuto il risarcimento del danno, certamente patrimoniale ma anche non patrimoniale.
Ad affermarlo è stato il Giudice di Pace di Catania che, in tempi in cui si assisteva ad un ampliamento dei confini del danno risarcibile a seguito della lesione di diritti costituzionalmente garantiti, con la pronuncia n. 288 del 1999 condannava, ex art. 1176 comma 2 c.c., il parrucchiere in questione, al risarcimento del danno patito dall’istante, per non aver eseguito il proprio dovere a regola d’arte.
Nel caso di specie la ricorrente, in occasione del proprio matrimonio, dopo aver chiesto una semplice “spuntatina” ai capelli, a seguito dell’impeto “creativo” del parrucchiere a cui si rivolse, fu costretta a spostare la data delle nozze ed aspettare che i capelli ricrescessero perché il taglio eseguito, troppo corto rispetto a ciò che aveva chiesto, non era adatto all’abito che avrebbe dovuto indossare e che aveva appositamente scelto per un giorno così speciale. La tesi sostenuta dall’avvocato difensore del convenuto, il quale dopo aver dichiarato di avere eseguito ciò che la cliente aveva richiesto, aggiunse che comunque se qualche errore c’era stato la conseguenza avrebbe comportato semplicemente un inconveniente limitato nel tempo, non convinse il giudice di Pace adito che riconobbe il diritto alla refusione dei danni subiti, “estetico-biologico e di disagio nella vita di relazione, seppur temporaneo”, condannando il parrucchiere responsabile ad un risarcimento di qualche centinaio di migliaia di lire.
Tale innovativa sentenza (forse la prima), destinata a fare giurisprudenza, estendeva e ribadiva anche in Italia i principi europei, fortemente radicati in ambito comunitario, di tutela dei diritti del cliente-consumatore.
Forse un unico rammarico per la ricorrente soddisfatta: se tali spiacevoli fatti fossero accaduti negli Stati Uniti, probabilmente il risarcimento, anziché essere di qualche centinaio di migliaia di lire, sarebbe stato di qualche centinaio di migliaia di dollari.
Editor Dott.ssa Petra Dal Corso